Legislazione in Farmacia Archive

I vantaggi del Generico

Equivalente: medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotto industrialmente, non protetto da brevetto, identificato dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), che sia bioequivalente rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.

La caratteristica sicuramente più interessante dei farmaci equivalenti è il costo, che deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto a quello della specialità medicinale! Il motivo di questo “sottocosto” è semplice: il prezzo di un medicinale brevettato (specialità) deve tener conto dei costi sostenuti dall’azienda farmaceutica produttrice per scoprire il nuovo principio attivo e formularlo. Scaduto il brevetto sul principio attivo, i medicinali che lo contengono possono essere prodotti e venduti anche da altre aziende farmaceutiche che, non avendo avuto spese di ricerca, non devono recuperare investimenti precedenti. Quindi il prezzo del farmaco equivalente deve essere più basso!

C’era una volta…il farmaco generico!

“Battezzato per la prima volta con il nome di generico (introdotto dall’art. 130, comma 3 della L. 28.12.1995, n. 549) il povero farmaco-copia non ha avuto molto successo, soprattutto qui in patria.

Questa definizione é risultata, infatti, dequalificante!

La scelta di un nome,  si sa, può condizionare l’intera esistenza di una persona, soprattutto in considerazione della sua influenza nelle relazioni con gli altri. Per questo motivo si doveva pensare ad un nome che avrebbe conquistato le persone, non uno che mettesse da subito dei dubbi sulla sua efficacia o qualità.

Omeopatici: veri e propri farmaci!

L’Omeopatia diventa disciplina ufficiale!

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), in linea con le leggi comunitarie vigenti, si appresta a riconoscere l’ufficialità, dal punto di vista farmacologico, di più di 30 mila prodotti omeopatici!

Questo importante e storico passo, che fa uscire dalla clandestinità un settore finora non sufficientemente regolato, ha lo scopo di “tutelare appieno la salute dei cittadini” sulla sicurezza dei farmaci omeopatici.

Integratori Alimentari: detraibili o non detraibili?

Diverse patologie possono insorgere in seguito a carenze alimentari di alcuni nutrienti e l’integrazione rappresenta, in molti casi, la prima forma di terapia.

Integrare significa completare una dieta non corretta, ovvero povera di quei principi nutritivi che l’organismo non è in grado di produrre e che deve assumere con l’alimentazione!

Quando si parla di integratori alimentari si fa riferimento ad una gamma estremamente ampia di prodotti (integratori vitaminici, integratori di sali minerali, integratori energetici, quelli che sostituiscono il pasto e tanti altri), e prima o poi tutti ci troviamo ad assumerne…fin dai primi mesi di vita.

A cosa serve la Tessera Sanitaria?

Avrete certamente notato come ultimamente i nostri portafogli si stiano riempiendo sempre più di tessere (e svuotando di moneta…ma questo è un altro conto!): carte di credito, postamat, tessere per la raccolta punti (che ormai sono rilasciate da ogni attività commerciale, dal benzinaio alla libreria), abbonamenti…

Il miraggio di un risparmio conveniente ci porta quasi giornalmente a sottoscrivere tessere che infiliamo con distrazione nel “mazzo”…magari dimenticandocene nel giro di una settimana. Non stupisce, quindi, che, alla richiesta della Tessera Sanitaria, molti restino interdetti a pensare: “..e questa quando l’ho fatta??? Chissà se ce l’ho dietro? Guarda come adesso non posso avere lo sconto perchè non la trovo!“…