Lo Scontrino Parlante resta…senza parole!

A quasi due anni (1 Gennaio 2008) dall’entrata in vigore della norma che prevede l’obbligo di emissione di scontrino fiscale “parlante” (per la certificazione dell’acquisto dei medicinali, ai fini della detrazione Irpef), qualcosa sta cambiando…

quella che era nata come garanzia di legittimità, al fine di evitare abusi nella deduzione o detrazione fiscale degli importi, si scontra, oggi,  con il diritto del cittadino alla tutela dei propri dati personali!


Cosa dice lo scontrino parlante?

Per poter detrarre, dalla dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di farmaci o per il pagamento del ticket, sappiamo che non è più sufficiente presentare il semplice scontrino fiscale.

Questo deve essere parlante, ovvero, deve riportare il codice fiscale dell’utilizzatore ultimo del farmaco, la natura (e quindi il nome) del medicinale, nonché la quantità dei farmaci acquistati o la quota di ticket laddove previsto.

Con questa modalità, tuttavia, lo “scontrino parlante” dice più di quanto dovrebbe e, come una vecchia comare intenta a diffondere pettegolezzi, può rivelare informazioni riservate, come lo stato di salute e le patologie dei cittadini!

Se a taluni, che hanno la fortuna di fare scarso uso di farmaci, questa “visibilità” non crea tanti problemi, molti sono stati coloro che hanno, invece, denunciato la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale, per la denuncia dei redditi, presso Caf o il proprio commercialista.

Lo scontrino parlante non potrà più dire tutto!

A seguito di queste segnalazioni il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 dell’ 8 Maggio 2009, con il quale ha disposto che lo scontrino fiscale non riporti più, a partire dal 1 Gennaio 2010,  lo specifico nome del farmaco acquistato, ma che questo sia sostituito da un codice alfanumerico.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.40 del 30 Luglio 2009, adeguandosi alle richieste del Garante, ha precisato che il codice alfanumerico corrisponderà al codice AIC (numero di autorizzazione all’immissione in commercio) presente sulla confezione del farmaco e rilevabile anche mediante lettura ottica. Questo codice consente, infatti,  di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione…) al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

Pertanto a partire dall’anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice AIC al posto della denominazione commerciale del medicinale: entro il 1 Gennaio 2010 le farmacie dovranno adeguarsi alle nuove direttive. Nel frattempo il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere.

In questo modo è stata trovata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità della persona e l’interesse pubblico alla riduzione dei rischi di abusi nelle detrazioni e deduzioni fiscali!

…e fin qui tutto bene…ma resta un dubbio: nel momento in cui andremo a compilare la dichiarazione sostitutiva, che certifica la necessità di assumere un farmaco da banco (senza obbligo di ricetta medica), cosa dovremo riportare?

  • Il nome del farmaco o il nuovo codice?
  • E, nel primo caso, se sullo scontrino ci sarà solo il codice, come faremo a risalire al nome del farmaco corrispondente?

E ancora…se per i farmaci con obbligo di ricetta, si deve presentare anche quest’ultima, insieme allo “scontrino parlante”, ai fini della detrazione.

  • In che modo si tutela la nostra privacy?

In realtà i dubbi sono tanti, ma il nuovo anno è ormai alle porte…presto avremo delle risposte, spero! 🙂

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