Equivalente: medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotto industrialmente, non protetto da brevetto, identificato dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), che sia bioequivalente rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.
La caratteristica sicuramente più interessante dei farmaci equivalenti è il costo, che deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto a quello della specialità medicinale! Il motivo di questo “sottocosto” è semplice: il prezzo di un medicinale brevettato (specialità) deve tener conto dei costi sostenuti dall’azienda farmaceutica produttrice per scoprire il nuovo principio attivo e formularlo. Scaduto il brevetto sul principio attivo, i medicinali che lo contengono possono essere prodotti e venduti anche da altre aziende farmaceutiche che, non avendo avuto spese di ricerca, non devono recuperare investimenti precedenti. Quindi il prezzo del farmaco equivalente deve essere più basso!
Questo aspetto economico è molto importante in quanto permette un notevole risparmio sia ai cittadini che al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)!
Il farmaco equivalente che arriva sui banconi delle farmacie ottiene, infatti, dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) la stessa classificazione della specialità medicinale corrispondente: il medicinale equivalente di una specialità che appartiene alla classe A sarà di classe A, così come l’equivalente di un farmaco di classe C rientrerà anch’esso in questa fascia!
Nel caso dei farmaci di classe A, ovvero coperti dal SSN e quindi gratuiti per i cittadini, sono in vigore regole di rimborso secondo il prezzo di riferimento, cioè la somma massima che lo Stato paga per tutti i farmaci inseriti in una determinata categoria (che comprende la specialità e tutti gli equivalenti composti dallo stesso principio attivo). Questo prezzo di riferimento corrisponde al prezzo più basso del medicinale equivalente in commercio per quella categoria.
La legge stabilisce che il farmacista ha l’obbligo di informare il cliente sulla possibilità di sostituire il medicinale prescritto dal medico con il generico corrispondente a prezzo più basso (rimborsato interamente dal SSN), e prevede la facoltà per lo stesso farmacista di sostituire il medicinale prescritto dal medico con il generico corrispondente. Questa facoltà del farmacista viene meno solo nel caso in cui il medico prescrittore apponga sulla ricetta l’indicazione “non sostituibile“. Il cittadino è libero di non accettare la proposta di sostituzione e, in questo caso, la differenza fra il prezzo del medicinale prescritto e quello del generico di riferimento (ticket) sarà a suo carico!
Nel caso dei farmaci non rimborsabili dal SSN ma per i quali è necessaria la prescrizione medica (classe C), quindi quei medicinali il cui costo è totalmente a carico del cittadino, il cliente può scegliere se acquistare:
- il prodotto di marca
- un generico di un produttore che già conosce
- il generico con il prezzo più basso, avendo così un risparmio immediato e, magari, consistente.